Dai sopralluoghi alle procedure di sicurezza: come utilizzare l’intelligenza artificiale senza rinunciare alla competenza tecnica, al controllo umano e alle responsabilità professionali.

19 ottobre 2026 | Giancarlo D’Andrea – Direttore 626 School srl

Immagina di tornare da un sopralluogo. E di avere un nuovo collaboratore.

Hai appena terminato un sopralluogo in un’azienda di Cagliari.

Hai raccolto osservazioni, fotografie, appunti sulle attrezzature, informazioni sulle mansioni e indicazioni fornite dai lavoratori.

Ora devi trasformare tutto questo materiale in un documento comprensibile, individuare le criticità, proporre misure di miglioramento e organizzare le attività successive.

È un lavoro che conoscono bene RSPP, ASPP, consulenti e professionisti della prevenzione.

E se una parte delle attività preparatorie potesse essere svolta in pochi minuti?

Non da un nuovo collaboratore assunto in azienda.

Ma da un sistema di intelligenza artificiale.

La domanda non è più se ChatGPT possa essere utile a un RSPP. È capire fino a che punto possiamo fidarci delle sue risposte.

Perché nella sicurezza sul lavoro un’informazione apparentemente convincente può essere sbagliata. E un errore può avere conseguenze importanti.

ChatGPT può aiutare un RSPP? Sì, ma bisogna distinguere il supporto tecnico dalla valutazione professionale.

Un sistema di intelligenza artificiale generativa può contribuire a organizzare informazioni, elaborare testi, confrontare documenti e predisporre bozze.

Per esempio, un RSPP potrebbe utilizzarlo per:

  • Organizzare le osservazioni raccolte durante un sopralluogo.
  • Predisporre una prima bozza di relazione tecnica.
  • Strutturare checklist di verifica da validare.
  • Preparare bozze di procedure e istruzioni operative.
  • Organizzare un programma di interventi correttivi.
  • Elaborare materiali didattici per la formazione.
  • Individuare aspetti da approfondire attraverso fonti tecniche e normative ufficiali.

Sono applicazioni che possono migliorare l’efficienza del lavoro professionale.

Ma occorre una distinzione fondamentale.

ChatGPT non effettua autonomamente una valutazione dei rischi attendibile e completa di un ambiente lavorativo.

Non conosce necessariamente le condizioni effettive dell’azienda, le caratteristiche delle macchine, l’esposizione dei lavoratori, le procedure realmente applicate e le informazioni non fornite dall’utilizzatore.

Può inoltre generare riferimenti normativi inesatti, interpretazioni discutibili o misure di prevenzione non adeguate.

Per questo il risultato deve sempre essere verificato da una persona competente.

Il sopralluogo aziendale potrebbe cambiare profondamente

Immaginiamo un’impresa artigiana dell’hinterland di Cagliari.

Durante il sopralluogo vengono rilevate alcune criticità:

  • Un’area di movimentazione delle merci non adeguatamente delimitata.
  • Una procedura operativa che non descrive più il lavoro effettivamente svolto.
  • Alcune esigenze di manutenzione delle attrezzature.
  • La necessità di migliorare l’organizzazione delle informazioni ai lavoratori.

Un RSPP potrebbe utilizzare uno strumento AI autorizzato dall’organizzazione per ordinare le osservazioni opportunamente anonimizzate e predisporre una bozza di rapporto.

Il sistema potrebbe suggerire una struttura comprendente descrizione dei rilievi, aspetti da approfondire, ipotesi di intervento e responsabilità organizzative da definire.

Il professionista dovrebbe poi verificare sul campo ogni elemento rilevante, stabilire le priorità, consultare la documentazione tecnica e formulare le indicazioni appropriate.

Il vantaggio potenziale non consiste nel sostituire il sopralluogo.

Consiste nel dedicare meno tempo alla riorganizzazione dei dati e più tempo all’analisi tecnica e alla prevenzione.

Un’opportunità particolarmente interessante per i consulenti che assistono numerose piccole imprese tra Cagliari, Quartu Sant’Elena, Selargius, Monserrato e il resto della Sardegna.

Un’intelligenza artificiale può scrivere il DVR?

È una delle domande più delicate.

Il Documento di Valutazione dei Rischi non è semplicemente un testo da compilare.

È il risultato di un processo di valutazione che deve considerare l’organizzazione aziendale, le attività effettivamente svolte, i pericoli, le esposizioni, i lavoratori interessati e le misure di prevenzione e protezione.

L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

L’articolo 28 disciplina i contenuti della valutazione.

L’articolo 29 ne definisce le modalità, prevedendo la collaborazione del RSPP e del medico competente nei casi previsti e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Non esiste un divieto generale di utilizzare strumenti informatici o AI come supporto alla redazione documentale.

Ma utilizzare ChatGPT per produrre una bozza non equivale ad aver effettuato la valutazione dei rischi.

Il documento finale deve rappresentare fedelmente l’azienda ed essere il risultato di un processo tecnicamente adeguato.

L’intelligenza artificiale può assistere chi valuta i rischi. Non può assumere gli obblighi giuridici del datore di lavoro.

Il problema che molti professionisti sottovalutano: l’AI può sbagliare in modo convincente

Un sistema generativo può produrre una risposta ben scritta, ordinata e apparentemente autorevole.

Questo non significa che sia corretta.

Immaginiamo di chiedere a ChatGPT quali misure adottare per una determinata lavorazione.

La risposta potrebbe contenere:

  • Un riferimento a una disposizione normativa non più vigente.
  • Un’indicazione tecnica non applicabile al caso specifico.
  • Una misura di protezione insufficiente.
  • Una valutazione che trascura un rischio importante.
  • Una citazione di una norma tecnica inesistente o inesatta.

Un professionista esperto potrebbe riconoscere alcuni errori.

Un utilizzatore meno preparato potrebbe invece considerarli informazioni affidabili.

È qui che emerge una nuova competenza professionale: saper controllare criticamente ciò che l’intelligenza artificiale produce.

La qualità di una risposta AI non dipende soltanto dalla formulazione della domanda, ma anche dalla qualità delle informazioni fornite e dalla capacità di verificare il risultato.

E le fotografie, i dati dei lavoratori e i documenti aziendali?

L’utilizzo di ChatGPT nelle attività di prevenzione introduce anche questioni di riservatezza e protezione dei dati.

Un rapporto di sopralluogo potrebbe contenere nomi dei lavoratori, informazioni sanitarie, immagini di persone riconoscibili, dettagli sugli impianti o informazioni riservate sui processi produttivi.

Non è prudente trasferire indiscriminatamente questi contenuti in un servizio AI esterno.

Prima di utilizzare uno strumento occorre verificare le condizioni contrattuali, le modalità di trattamento dei dati, le impostazioni di conservazione, gli eventuali trasferimenti e le misure di sicurezza.

Quando sono trattati dati personali, trova applicazione il GDPR.

L’anonimizzazione effettiva, quando possibile, e la minimizzazione dei dati costituiscono importanti misure di tutela. La semplice eliminazione dei nomi, però, non garantisce sempre che una persona non sia identificabile.

Per questo le imprese dovrebbero definire regole interne sull’utilizzo degli strumenti AI e sulle informazioni che possono essere condivise.

Per approfondire il quadro generale degli obblighi, leggi la guida di 626 School: AI Act 2026: cosa devono fare le imprese per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo conforme e sicuro.

Il professionista della sicurezza del futuro dovrà conoscere anche l’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale non rende superflue le competenze del RSPP.

Al contrario, può aumentarne il valore.

Un professionista capace di interpretare le condizioni di lavoro, riconoscere le criticità e verificare tecnicamente i risultati di un sistema AI può utilizzare questi strumenti in modo più efficace.

Chi si limita a copiare una risposta automatica, invece, rischia di trasferire errori all’interno di documenti e procedure aziendali.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, introduce all’articolo 4 disposizioni sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, secondo il quadro applicabile ai soggetti interessati.

Per i professionisti della prevenzione questo tema assume un significato concreto.

Non basta conoscere il funzionamento di un’applicazione.

Occorre comprendere le possibilità, i limiti, i rischi e le condizioni di utilizzo.

Non bisogna inoltre confondere la formazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale con la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Sono ambiti che possono integrarsi, ma non sono automaticamente equivalenti.

Da Cagliari nasce una nuova domanda di formazione specialistica

In Sardegna operano numerosi RSPP, ASPP, HSE Manager, coordinatori della sicurezza, consulenti e formatori che quotidianamente assistono imprese di differenti dimensioni.

Molti di questi professionisti si trovano già di fronte all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Alcuni la sperimentano direttamente.

Altri incontrano sistemi AI introdotti dalle imprese clienti.

Altri ancora devono comprendere come queste tecnologie possano modificare l’organizzazione del lavoro e i rischi professionali.

Per questo 626 School sta sviluppando il percorso Sicurezza & AI, dedicato all’incontro tra competenze della prevenzione, normativa e applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio: IA PROTEGGI™, il nuovo progetto di innovazione di 626 School.

L’obiettivo è accompagnare professionisti e imprese nell’utilizzo responsabile dell’AI, senza confondere innovazione tecnologica e automatizzazione delle responsabilità.

Sicurezza & AI: il 30 novembre 2026 a Cagliari

Il 30 novembre 2026 è in programma a Cagliari l’iniziativa formativa Sicurezza & AI, promossa da 626 School.

Il percorso è rivolto in particolare a RSPP, ASPP, consulenti, HSE Manager, formatori e professionisti tecnici interessati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella prevenzione.

Tra i temi di lavoro previsti:

  • Intelligenza artificiale e responsabilità professionali.
  • AI Act e gestione consapevole delle nuove tecnologie.
  • Utilizzo degli strumenti generativi nella documentazione tecnica.
  • Applicazioni dell’AI ai sopralluoghi e alla predisposizione di report.
  • Verifica dei risultati, limiti operativi e protezione delle informazioni aziendali.

La giornata prevede un approccio applicativo, con spazio dedicato all’esame di casi e strumenti digitali.

Il programma definitivo, le modalità di partecipazione e la disponibilità dei posti possono essere richiesti alla segreteria organizzativa.

Vuoi partecipare a Sicurezza & AI?

Contatta la segreteria 626 School al 070 781090 e richiedi informazioni sull’edizione di Cagliari del 30 novembre 2026.

Puoi anche richiedere un preventivo per percorsi formativi aziendali dedicati all’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale.

IA PROTEGGI™: quando il tema non è soltanto usare l’AI, ma gestirne i rischi

Le opportunità dell’intelligenza artificiale non riguardano esclusivamente i professionisti.

Riguardano anche i datori di lavoro che introducono nuovi strumenti nei processi aziendali.

Un sistema AI utilizzato per organizzare il personale, assistere decisioni operative o interagire con macchine e impianti può richiedere un esame dei suoi effetti sull’organizzazione e sulla sicurezza.

626 School ha avviato IA PROTEGGI™ per sviluppare servizi specialistici di analisi dei rischi, formazione e supporto alle imprese.

Non ogni utilizzo dell’AI determina automaticamente l’obbligo di aggiornare il DVR.

È necessario valutare se l’introduzione della tecnologia modifica significativamente i processi produttivi, l’organizzazione del lavoro o le condizioni di rischio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il tema è approfondito anche nell’articolo L’intelligenza artificiale è già nelle imprese. Ma chi sta controllando i rischi?.

Le imprese di Cagliari, dell’hinterland e della Sardegna possono rivolgersi a 626 School per richiedere una prima valutazione delle esigenze di consulenza e formazione, anche nell’ambito dei servizi continuativi di sicurezza sul lavoro.

Segreteria 626 School: 070 781090.

FAQ – ChatGPT, RSPP e sicurezza sul lavoro

1. Un RSPP può utilizzare ChatGPT per preparare un Documento di Valutazione dei Rischi?

Sì, può utilizzare strumenti AI come supporto per attività preparatorie, organizzazione delle informazioni e redazione di bozze, nel rispetto della riservatezza e delle regole aziendali. La valutazione dei rischi deve però essere effettivamente svolta secondo il D.Lgs. 81/2008. L’elaborazione del DVR resta un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

2. ChatGPT può sostituire un sopralluogo effettuato dal RSPP?

No. Un sistema generativo non può verificare autonomamente tutte le condizioni reali dell’ambiente di lavoro. Può supportare l’elaborazione delle informazioni raccolte, ma non sostituisce le verifiche tecniche e gli accertamenti necessari.

3. Un’impresa deve aggiornare il DVR ogni volta che introduce ChatGPT?

Non automaticamente. Occorre esaminare l’utilizzo concreto della tecnologia e i suoi possibili effetti sui rischi lavorativi. La rielaborazione della valutazione è richiesta nei casi previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, tra cui modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti per la salute e la sicurezza.

4. Un RSPP può caricare fotografie e documenti aziendali su ChatGPT?

Non indiscriminatamente. Occorre verificare l’autorizzazione all’utilizzo dello strumento, la riservatezza delle informazioni, le condizioni del servizio e, quando sono presenti dati personali, il rispetto del GDPR. Particolare cautela è necessaria per informazioni sanitarie, dati dei lavoratori e documentazione aziendale riservata.

5. Esiste un corso obbligatorio ChatGPT per tutti gli RSPP?

Non esiste un obbligo generale di frequentare uno specifico corso denominato “ChatGPT per RSPP”. L’articolo 4 dell’AI Act disciplina misure di alfabetizzazione AI per i soggetti interessati, mentre la formazione e l’aggiornamento obbligatori degli RSPP seguono la disciplina specifica della salute e sicurezza sul lavoro. Un corso specialistico sull’AI può integrare le competenze professionali senza sostituire automaticamente gli aggiornamenti obbligatori.

Il vero cambiamento non è avere un’intelligenza artificiale. È sapere come utilizzarla.

Tra qualche anno, probabilmente, utilizzare strumenti AI per preparare una relazione o organizzare le informazioni sarà un’attività ordinaria per molti professionisti.

La differenza non sarà determinata soltanto dalla disponibilità della tecnologia.

Sarà determinata dalla competenza di chi la utilizza.

Perché nella prevenzione non basta produrre documenti più velocemente.

Occorre prendere decisioni migliori, individuare i rischi reali e proteggere le persone.

L’intelligenza artificiale può diventare un alleato della sicurezza. Ma la responsabilità della prevenzione deve restare nelle mani di persone competenti.

È su questa convinzione che 626 School sta costruendo il proprio percorso di innovazione.

Vuoi partecipare a Sicurezza & AI o conoscere i servizi IA PROTEGGI™?

Chiama la segreteria 626 School al 070 781090 per informazioni, richieste di iscrizione e preventivi personalizzati per la tua impresa.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare articoli 17, 28, 29, 31, 32 e 33.
  • Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, in particolare articolo 4.
  • Regolamento (UE) 2016/679, GDPR, in particolare articoli 5, 6, 9, 28, 32 e 35, ove applicabili.

L’autore

Giancarlo D’Andrea – Direttore 626 School srl

Sociologo, professionista della consulenza e della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolge incarichi di RSPP esterno dal 2001.

626 School srl è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna, con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 da Bureau Veritas.

Articolo informativo aggiornato al 19 ottobre 2026. Le indicazioni non sostituiscono una valutazione tecnica e giuridica riferita alle specifiche condizioni aziendali.

 

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