Aggressioni e minacce a lavoratori di ristoranti, bar e negozi: quando il rischio deve essere considerato nel DVR e quali fattori valutare.

Clienti, utenti e altre persone esterne possono rappresentare un rischio anche per chi lavora.

Ristorazione e commercio sono tra i settori nei quali il contatto con il pubblico rende opportuno interrogarsi anche sul rischio di violenza e aggressione.

Quando pensiamo ai rischi sul lavoro in un ristorante, un bar o un negozio vengono subito in mente scivolamenti, tagli, ustioni, movimentazione dei carichi, attrezzature, rischio elettrico o incendio.

Ma esiste una domanda meno frequente:

il rischio che un lavoratore subisca minacce o aggressioni da parte di clienti, utenti o altre persone esterne deve essere considerato nel DVR?

La risposta non consiste nell’aggiungere automaticamente una nuova pagina standard al Documento di Valutazione dei Rischi di qualsiasi attività aperta al pubblico.

Occorre invece partire da un principio fondamentale del D.Lgs. 81/2008:

la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Vediamo cosa significa concretamente.

Aggressioni sul lavoro: non riguardano soltanto alcuni settori

Quando si parla di violenza sul lavoro si pensa spesso agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine o ad altre professioni considerate particolarmente esposte.

Il fenomeno è però più ampio.

INAIL, affrontando la valutazione dei rischi in ottica di genere, richiama tra gli ambiti particolarmente esposti alla violenza proveniente dall’esterno diversi settori dei servizi, tra cui commercio e ristorazione.

Tra le condizioni che possono aumentare l’esposizione vengono inoltre considerate situazioni quali la manipolazione di denaro, merci o oggetti di valore, condizioni di isolamento e il contatto con determinate tipologie di clienti o utenti.

Questo non significa che tutti i ristoranti, tutti i bar o tutti i negozi abbiano automaticamente lo stesso livello di rischio.

Significa invece che:

il problema deve essere valutato sulla base della realtà concreta dell’impresa.

Cosa dice il D.Lgs. 81/2008?

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono inoltre un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.

Il principio da applicare è quindi semplice:

se le caratteristiche concrete dell’attività possono esporre i lavoratori a episodi di aggressione o violenza, anche questo rischio deve essere preso in considerazione nella valutazione aziendale.

Non perché esista un identico “rischio aggressione” per tutte le imprese.

Ma perché il DVR deve rappresentare i rischi realmente presenti nell’organizzazione.

Cosa si intende per aggressione sul lavoro?

Non dobbiamo pensare esclusivamente all’aggressione fisica.

Nel contesto lavorativo possono verificarsi differenti forme di violenza o aggressività provenienti da persone esterne all’organizzazione.

Un lavoratore a contatto con il pubblico può trovarsi, per esempio, davanti a:

  • minacce;
  • aggressioni verbali;
  • comportamenti intimidatori;
  • aggressioni fisiche;
  • situazioni conflittuali che possono degenerare.

La valutazione deve naturalmente essere rapportata alla concreta realtà lavorativa.

Un ristorante deve quindi modificare il DVR?

Non automaticamente.

La domanda corretta non è:

“Adesso tutti i ristoranti devono inserire il rischio aggressione nel DVR?”

La domanda corretta è:

“Nella mia attività esistono condizioni che possono esporre concretamente i lavoratori a questo rischio?”

È questa la logica della valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro, con il supporto delle figure previste dal sistema di prevenzione aziendale, deve analizzare la propria organizzazione e individuare i rischi effettivamente presenti.

7 elementi che un ristorante, bar o negozio può verificare

1. L’attività prosegue fino a tarda sera o durante la notte?

Orari e condizioni operative possono incidere sull’esposizione dei lavoratori.

2. Alcuni lavoratori rimangono soli?

La presenza di lavoro isolato o di un numero molto ridotto di addetti è un elemento che può meritare attenzione.

3. Viene gestito denaro contante?

La gestione di denaro, merci o beni di valore può costituire un fattore da considerare nell’analisi del contesto.

4. Esiste un contatto continuo con il pubblico?

Frequenza e caratteristiche delle interazioni con clienti e utenti devono essere considerate rispetto alla specifica attività.

5. Si sono già verificati episodi?

Minacce, aggressioni o situazioni conflittuali precedenti rappresentano informazioni importanti per comprendere l’esposizione reale.

6. I lavoratori sanno come comportarsi?

Organizzazione, informazione e procedure possono avere un ruolo nella gestione di una situazione critica.

7. Come sono organizzati spazi e modalità di richiesta di aiuto?

Accessi, postazioni di lavoro, lavoro isolato e possibilità di richiedere rapidamente assistenza possono essere elementi da considerare.

Queste sette domande non costituiscono una valutazione dei rischi e non sostituiscono il DVR.

Servono semplicemente a capire se esistono elementi che meritano un approfondimento.

Due attività dello stesso settore possono avere rischi differenti

Questo è un principio importante.

Immaginiamo due ristoranti in Sardegna.

Il primo chiude nel pomeriggio e durante l’attività sono presenti contemporaneamente numerosi lavoratori.

Il secondo rimane aperto fino a tarda notte e nelle ultime ore del servizio lavorano poche persone.

Oppure consideriamo due negozi.

Uno si trova all’interno di una struttura organizzata con numerosi esercizi e servizi comuni.

Nell’altro un lavoratore può rimanere solo per diverse ore.

Stesso settore non significa automaticamente stessi rischi.

Ed è proprio per questo che un DVR efficace non dovrebbe essere una semplice raccolta di modelli standard.

Deve rappresentare l’azienda reale.

Cosa può fare concretamente l’impresa?

Il primo passo non è acquistare automaticamente dispositivi o introdurre procedure standard.

Il primo passo è:

valutare il rischio.

Quando dalla valutazione emerge una situazione significativa, le misure devono essere individuate sulla base delle caratteristiche effettive dell’attività.

A seconda del caso, possono riguardare:

  • organizzazione del lavoro;
  • gestione delle situazioni critiche;
  • procedure interne;
  • informazione dei lavoratori;
  • formazione adeguata;
  • modalità per richiedere assistenza;
  • organizzazione degli spazi e degli accessi;
  • gestione del lavoro isolato;
  • analisi degli episodi eventualmente già verificatisi.

Non esiste quindi una soluzione identica per tutte le imprese.

Le misure devono derivare dalla valutazione.

Il tuo RSPP conosce quello che sta realmente accadendo nell’azienda?

C’è un altro aspetto spesso sottovalutato.

Un RSPP esterno non può conoscere automaticamente tutti i cambiamenti o gli episodi che si verificano nell’impresa.

Nuovi orari, nuove mansioni, lavoro serale, modifiche organizzative o episodi significativi devono entrare nel flusso di informazioni necessario a mantenere efficace il sistema di prevenzione.

Ne abbiamo parlato nell’approfondimento:

👉 Hai un RSPP? Ecco cosa devi comunicargli quando cambia qualcosa nella tua azienda

Il principio è semplice:

azienda reale → valutazione dei rischi → misure di prevenzione devono continuare a corrispondere.

Quando bisogna rivedere la valutazione dei rischi?

L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 individua specifiche circostanze nelle quali la valutazione deve essere rielaborata, tra cui modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, evoluzione della tecnica, prevenzione o protezione, infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Non significa quindi che qualsiasi episodio comporti automaticamente il rifacimento completo del DVR.

Significa che la valutazione deve rimanere coerente con i rischi effettivamente presenti nell’impresa.

Gestisci un ristorante o un’attività alimentare?

Qui è importante non confondere due ambiti differenti.

Sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare HACCP sono discipline distinte, con norme, rischi e adempimenti differenti.

Ma nella vita quotidiana dell’impresa devono convivere nella stessa organizzazione.

Un ristoratore deve contemporaneamente gestire:

lavoratori → sicurezza sul lavoro → DVR → formazione → eventuale sorveglianza sanitaria

e

alimenti → HACCP → procedure → personale → controlli → sicurezza alimentare.

Per approfondire la gestione della sicurezza alimentare puoi consultare:

👉 Polo HACCP della Sardegna™

Per le attività di Cagliari e hinterland è disponibile anche il servizio:

👉 Consulenza HACCP Cagliari – 626 School

L’obiettivo non è confondere HACCP e sicurezza sul lavoro.

È evitare che il piccolo imprenditore debba gestire ogni obbligo come se appartenesse a un’azienda differente.

Non aspettare che accada qualcosa per farti la domanda

La prevenzione funziona meglio prima dell’evento.

Se gestisci un ristorante, un bar, un negozio, una struttura ricettiva o un’altra attività aperta al pubblico con lavoratori, prova a porti una domanda:

“Il mio DVR rappresenta davvero tutto ciò che può accadere durante il lavoro nella mia attività?”

Non soltanto macchine, impianti e attrezzature.

Ma anche persone, organizzazione e modalità concrete con cui viene svolto il lavoro.

È questo il significato di una valutazione dei rischi costruita sulla realtà dell’impresa.

626 School: il DVR deve rappresentare l’azienda reale

626 School assiste le imprese in Sardegna nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro attraverso valutazione dei rischi, DVR, incarichi RSPP esterno, formazione e assistenza.

Il nostro approccio parte dalla realtà dell’impresa:

persone + mansioni + ambienti + attrezzature + organizzazione + rischi effettivi.

Perché un DVR utile non deve semplicemente esistere.

Deve aiutare a prevenire.


FAQ – Aggressioni sul lavoro e DVR

Il rischio aggressione deve essere sempre inserito nel DVR?

Non esiste un’identica esposizione per tutte le attività. Il D.Lgs. 81/2008 richiede però la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Occorre quindi verificare se nella concreta organizzazione dell’impresa il rischio di aggressioni o violenza sia presente.

Ristoranti, bar e negozi possono essere esposti al rischio aggressione?

Sì. INAIL considera anche commercio e ristorazione tra gli ambiti dei servizi nei quali può essere presente un’esposizione alla violenza proveniente dall’esterno. L’effettiva esposizione deve comunque essere valutata rispetto alla singola attività.

Anche minacce e aggressioni verbali devono essere considerate?

Nella valutazione del fenomeno della violenza sul lavoro non devono essere considerate esclusivamente le aggressioni fisiche. Anche minacce, comportamenti aggressivi e aggressioni verbali possono essere rilevanti rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Chi è responsabile della valutazione?

La valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del Datore di Lavoro. La valutazione viene effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, con la collaborazione delle figure previste dalla normativa.

Se ho un RSPP esterno non devo più occuparmi del DVR?

No. Il RSPP supporta il Datore di Lavoro nell’organizzazione della prevenzione, ma la valutazione dei rischi rimane un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro.

Un episodio di aggressione comporta automaticamente l’obbligo di rifare il DVR?

Non automaticamente in ogni situazione. Occorre verificare il caso concreto e quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Un episodio significativo rappresenta comunque un elemento che può rendere opportuno verificare l’adeguatezza della valutazione e delle misure adottate.


Riferimenti

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – artt. 17, 28 e 29.

INAIL – La valutazione dei rischi in ottica di genere – approfondimenti relativi anche a violenza e molestie provenienti dall’esterno.

INAIL – approfondimenti sul rischio aggressioni nei luoghi di lavoro.

Questo articolo ha finalità informative generali e non sostituisce la valutazione dei rischi della singola impresa, che deve essere effettuata considerando organizzazione, mansioni e condizioni effettive di lavoro.

 

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